Art. 11
LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184
In vigore dal 24 apr 1953
È in facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purchè i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.
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