Art. 3

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

In vigore dal 25 set 1956
Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
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