Art. 5

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094

In vigore dal 11 dic 1954
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1129 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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