Art. 4
LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094
In vigore dal 31 gen 1953
Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovrà depositare la somma che sarà determinata dalla predetta Commissione.
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