Art. 2

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094

In vigore dal 31 gen 1953
Nei casi previsti dall'art. 1, lettera b) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennità in lire di cui al primo comma dello stesso art. 1, è corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430. Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennità spettante in lire sarà calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennità stessa.
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