Art. 3

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094

In vigore dal 31 gen 1953
Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.
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