Art. 8

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente , per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Alla spesa di lire 1700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7 si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo .
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