Art. 2

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell' del decreto, legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi. L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.
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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362 (Art. 2 Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.) — Testo vigente | Portale Normativo