Art. 12

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipulazione del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima. Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori del fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità, familiare da insediare sui fondi suddetti.
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