Art. 10
LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362
In vigore dal 25 dic 1952
Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall' della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362#art-10