Art. 40

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 1 gen 1994
Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all' non si applicano le disposizioni di cui all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 40 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo