Art. 41

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 1 gen 1994
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 . Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
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