Art. 41
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 1 gen 1994
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
.
Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-41