Art. 38

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 1 gen 1994
La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. (21) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo