Art. 38
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 1 gen 1994
La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. (21)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
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