Art. 8

LEGGE 17 maggio 1952, n. 608

In vigore dal 2 lug 1952
Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.
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