Art. 4
LEGGE 17 maggio 1952, n. 608
In vigore dal 2 lug 1952
Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto, il quale abbia optato ai sensi del primo comma del precedente per la pensione di Stato, si procede ai versamento a favore dell'Erario della parte dei fondo accantonato corrispondente alle quote pagate dagli Enti per la costituzione del fondo di quiescenza dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione, con gli interessi maturati sulla predetta parte.
Per il pagamento della rimanente parte si applica il disposto del secondo comma del precedente art. 3.
Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsti dal secondo comma del precedente ha diritto alla libera disponibilità del fondo accantonato ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell' del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica, soluzione, la parte del predetto fondo corrispondente alle quote di contributo pagate dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell' del citato decreto n. 962, maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
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