Art. 6
LEGGE 17 maggio 1952, n. 608
In vigore dal 2 lug 1952
Per il personale che ai sensi del primo comma dell' della presente legge, ottenga di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato è dovuto all'Erario da parte delle Camere di commercio il contributo del 12 per cento dello stipendio, considerato aumentato ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, e degli altri assegni utili agli effetti del predetto trattamento a partire dalla data della domanda di opzione. Tale contributo viene versato dalle Camere direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della corresponsione degli stipendi al personale.
Al personale di cui al precedente comma si applica la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro in conformità alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale ritenuta è effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio e versata all'Erario mensilmente dal Ministero stesso.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le contribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dovranno essere applicate nelle misure e con le modalità previste dai precedenti commi.
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