Art. 7

LEGGE 17 maggio 1952, n. 608

In vigore dal 9 apr 1953
Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonchè gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
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