Art. 8

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

In vigore dal 6 mag 1952
Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: "Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati".
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