Art. 10

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

In vigore dal 6 mag 1952
Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente: "La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall', oppure risulti, in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni".
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