Art. 9

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

In vigore dal 6 mag 1952
Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: "Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto".
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