Art. 1

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

In vigore dal 6 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il comma secondo dell' della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: "La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".
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