Art. 7
LEGGE 23 marzo 1952, n. 207
In vigore dal 26 apr 1952
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000 si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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