Art. 2
LEGGE 23 marzo 1952, n. 207
In vigore dal 26 apr 1952
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente , le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.
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