Art. 1
LEGGE 23 marzo 1952, n. 207
In vigore dal 26 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.
Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
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