Art. 3

LEGGE 23 marzo 1952, n. 207

In vigore dal 26 apr 1952
Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-03-23;207#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo