Art. 8
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101
In vigore dal 5 apr 1958
Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea.
Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza, degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.
I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo
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