Art. 12
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101
In vigore dal 27 mar 1952
Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilità con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.
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