Art. 11

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

In vigore dal 27 mar 1952
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario. La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.
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