Art. 11
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101
In vigore dal 27 mar 1952
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.
La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-23;101#art-11