Art. 10
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101
In vigore dal 27 mar 1952
Il controllo sull'Ente spetta al prefetto che lo eserciterà con i poteri di cui alla vigente legge comunale e provinciale.
Alla sua approvazione sono ugualmente sottoposti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.
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