Art. 7

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 38

In vigore dal 23 feb 1952
Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si osservano, se applicabili, le norme del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, e relativo regolamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 gennaio 1952 EINAUDI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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