Art. 6
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 38
In vigore dal 23 feb 1952
Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione di prestiti da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a favore del personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato, ai quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della presente legge.
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