Art. 2
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 38
In vigore dal 23 feb 1952
La facoltà di contrarre i prestiti di cui all', lettera g), non può essere esercitata da chi abbia in corso di ammortamento un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e da uno degli Istituti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e da chi non presti servizio continuativo da almeno un anno e non sia in attività di servizio.
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