Art. 4
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 38
In vigore dal 23 feb 1952
La morte o l'invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.
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