Art. 9

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Procedura abreviata per le espropriazioni. Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi. Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito. L'ordinanza del Prefetto è notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni. Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza. A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati. Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.
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