Art. 11

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Durata del piano. Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia è stabilita nel decreto suddetto, e non può eccedere i dieci anni. L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorchè sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell' della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell' della legge 9 agosto 1954, n. 640. (2) (5)
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