Art. 10

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Varianti al piano. I Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione. Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.
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