Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402
In vigore dal 7 set 1993
Efficacia e contenuto del piano.
Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
a) le reti stradali e ferroviarie;
b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).
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