Art. 2

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
Modalità e termini per l'adozione di un piano Compilazione del progetto. Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione. È fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi. Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare. Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (2) (6)
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