Art. 1

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

In vigore dal 7 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Disposizione generale. Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonchè nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonchè dell' della legge 25 giugno 1949, n. 409.
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