Art. 4

In vigore dal 2 ago 1951
Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all', verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SEGNI - SCELBA PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;538#art-4

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