Art. 3

In vigore dal 2 ago 1951
A decorrere dal 1 luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente , decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, è abrogata.
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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;538#art-3

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