Art. 2
In vigore dal 2 ago 1951
L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente , solo per effetto di promozione al grado superiore.
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