Art. 1

In vigore dal 2 ago 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 14. - La tabella inserita al terzo comma, è sostituita dalla seguente, con decorrenza dal 1 luglio 1950: Gruppo A Grado IV........................ L. 12.000 Grado V........................ L. 10.000 Grado VI........................ L. 9.000 Grado VII........................ L. 8.500 Grado VIII....................... L. 7.500 Grado IX........................ L. 6.000 Grado X......................... L. 6.000 Sottufficiali e guardie Maresciallo maggiore.................. L. 5.300 Maresciallo capo.................... L. 5.150 Maresciallo ordinario.................. L. 4.900 Brigadiere....................... L. 4.350 Vicebrigadiere..................... L. 4.050 Guardia scelta..................... L. 3.650 Guardia......................... L. 3.400
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