Art. 12

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi ed usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti . È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
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