Art. 15

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonchè le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PICCIONI - SIMONINI - ALDISIO - LOMBARDO PELLA - PACCIARDI - D'ARAGONA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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