Art. 4

LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

In vigore dal 18 apr 1951
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente , non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande; b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private; c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali; d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-03-15;191#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo