Art. 8
LEGGE 15 marzo 1951, n. 191
In vigore dal 18 apr 1951
L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto:
a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;
b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.
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