Art. 26

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti: 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne; 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali; 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell' della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
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