Art. 27

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 13 set 1960
Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.
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LEGGE 8 marzo 1951, n. 122 (Art. 27 Norme per la elezione dei Consigli provinciali.) — Testo vigente | Portale Normativo