Art. 24

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
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